“La
proposta di legge all’esame della Terza Commissione consiliare presenta delle
criticità che, oltre a renderla irricevibile per come è stata formulata, la
esporrebbero ad una inevitabile impugnativa da parte del Governo centrale”.
E’
l’opinione del consigliere regionale del Gruppo misto Pasquale Tripodi, secondo
il quale “La materia trattata, finalizzata alla riorganizzazione istituzionale
e territoriale delle Aziende del servizio sanitario regionale, è
inevitabilmente vincolata al Piano di Rientro dal disavanzo sanitario.
L’adozione di provvedimenti legislativi da parte del Consiglio regionale ovvero
della Giunta che interferiscono con le prescrizioni ed i dettami del Piano di
rientro finirebbero in ogni caso per essere ritenuti lesivi dell’art. 2, commi
80 e 95, della legge n. 191/2009, secondo cui gli interventi individuati dal
piano di rientro sono vincolanti per la regione, che e’ obbligata a rimuovere i
provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di
ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”. Secondo Tripodi: “E’
opportuno rammentare che il Piano di rientro è parte integrante dell’accordo
fra lo Stato e la Regione stipulato in data 17.12.2009 il quale prevede tra
l’altro una attività di affiancamento da parte del Governo per rispondere alle
esigenze di supporto alle attività di programmazione, gestione e valutazione
dei Servizi sanitari regionali ma, soprattutto, prevede il monitoraggio dei
provvedimenti adottati e la verifica dell’attuazione dei risultati prefissi.
Nello specifico l’art. 3, comma 1, del citato accordo impone che tutti i
provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, tutti
i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale, debbano, essere
preventivamente sottoposti al vaglio dei competenti Ministeri della Salute,
dell’Economia e delle Finanze, ai fini dell’acquisizione di un preventivo
parere. Alla luce di detta prescrizione normativa appare assolutamente precipua
ed inderogabile che qualsivoglia proposta normativa in materia sanitaria che
modifichi e/o incida sul Piano di rientro venga sottoposta al preventivo vaglio
del Governo e per esso dal Commissario ad acta”.
Ancora
Tripodi: “L’accordo citato, inoltre, precisa al successivo comma 3 del medesimo
articolo, che ‘sono fatti salvi i provvedimenti regionali di somma urgenza da
trasmettersi successivamente alla loro adozione’: orbene, è di tutta evidenza
che il disegno di legge oggetto di discussione in sede di III commissione non
solo non rientra tra quelli che possono essere definiti di somma urgenza ma si
appalesa come una vera e propria interferenza rispetto a quello che è il
riassetto delle reti ospedaliera, territoriale e di emergenza-urgenza del
Servizio sanitario regionale già operato
dal Commissario ad acta con il DPGR del n. 18 del 2010”. In conclusione, per
Tripodi: “Anche sotto questo profilo, dunque, è ravvisabile una violazione
dell’art. 120, comma 2 della Costituzione oltre che dell’art. 2, comma 83,
della legge 191/2009 perché la legge in discussione in Commissione violerebbe i
principi che la
Corte Costituzionale ha recentemente elaborato con le
sentenze n. 78 del 2011 e n. 131 del 2012 laddove ha, infatti, ripetutamente
precisato che, anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i
poteri del commissario, ma ricorra una situazione di interferenza sulle
funzioni commissariali, tale situazione è idonea ad integrare la violazione
dell’art. 120 secondo comma della Costituzione”.
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