E’ stato
depositato il ricorso alla Corte Costituzionale - informa una nota dell’Ufficio
stampa della Giunta regionale – proposto dalla Regione, dagli avvocati
regionali Paolo Arillotta e Benito
Spanti, per ottenere la declaratoria della illegittimità costituzionale del
decreto legislativo n.155/2012 in base
al quale è stato disposto l’accorpamento degli Uffici Giudiziari di Rossano a
quelli di Castrovillari.
La Regione
sostiene “l’illegittimità delle norme relative al riordino degli uffici
giudiziari muovendo dalla ricostruzione dell’iter legislativo che ha portato al
conferimento della delega al Governo disposto con la legge 14 settembre 2011,
n. 148, di conversione del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, recante norme
per la stabilizzazione finanziaria ed il contenimento della spesa pubblica. La
delega al Governo, per la riorganizzazione delle sedi giudiziarie, è il
risultato di un emendamento, presentato
dallo stesso Governo, e sul quale è stata posta la questione di fiducia impedendo così ogni valutazione e discussione
da parte del Parlamento sui contenuti di merito del provvedimento”.
Nel ricorso
della Regione si evidenzia che “l’iter
seguito dal Governo è in contrasto con gli articoli 70, 72, 76 e 77
della Costituzione in quanto per l’approvazione delle leggi contenenti la
delega al Governo è prevista la
“procedura normale” di approvazione, che comporta, secondo quanto
prescrive l’articolo 72, un doppio esame del disegno di legge: in Commissione prima,
in aula dopo, con discussione e approvazione articolo per articolo e con
votazione finale. Per le leggi delega, quelle cioè che attribuiscono in via
eccezionale al Governo l’esercizio della funzione legislativa, è prevista
perciò una sorta di “riserva di legge di assemblea” per consentire al
Parlamento una discussione approfondita in ordine ai contenuti del potere
delegato al Governo. Discussione tanto più necessaria tenuto conto che il tema
della riorganizzazione degli uffici giudiziari incide direttamente ed
immediatamente su diritti che assumono pregnanza fondamentale quali il diritto
al giudice naturale precostituito per legge, l’esigenza di un rapporto
cittadino/giustizia basato sulla tempestività della risposta alle esigenze
della comunità. Esigenza questa particolarmente avvertita in quelle realtà che
più di altre soffrono della presenza pervasiva della criminalità organizzata”.
Altro profilo
di illegittimità costituzionale posto in luce dal ricorso della Regione è
quello riferibile alla “mancanza di
omogeneità tra decreto legge n. 138/2011 presentato alle Camere per la
conversione e contenuti dell’emendamento per il conferimento al Governo della delega per il riordino delle sedi
territoriali degli uffici giudiziari”.
Su tali
aspetti il ricorso richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del
2012 che ha riconosciuto l’illegittimità,
ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione nonché dell’articolo 15 della
legge n. 400/1988, in conseguenza
dell’inserimento di norme eterogenee ed estranee all’oggetto ed alle finalità
del decreto legge presentato per la conversione.
Nel caso
dell’emendamento presentato dal Governo, la sua estraneità all’oggetto ed alle
finalità del decreto legge n. 138/2011, comporta altresì la mancanza di ogni
elemento tale da giustificare la
sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per la disciplina
introdotta dalla legge di conversione relativamente alla riorganizzazione degli
uffici giudiziari.
Ulteriore
vizio indicato nel ricorso è quello
relativo all’assoluta genericità dei
criteri sulla base dei quali il Governo doveva ridefinire l’assetto
territoriale degli uffici giudiziari, con evidente violazione dell’articolo 76
della Costituzione.
“Ma anche a
voler ammettere la coerenza, l’omogeneità e la completezza logico-giuridica dei criteri fissati dal
Parlamento, nel caso specifico dell’accorpamento degli Uffici Giudiziari di Rossano con quelli di Corigliano, il Governo non si è
attenuto neppure ai criteri indicati
nella relazione ministeriale di accompagnamento alla proposta di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, non ha tenuto conto dei pareri
delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, disattendendo quindi le
indicazioni del Parlamento, non ha tenuto conto della specificità del
territorio ricadente nel circondario del Tribunale di Rossano”.
Il ricorso
della Regione mette in luce altresì
che “le Commissioni Giustizia di Camera e Senato,
nell’esprimere i loro pareri hanno sottolineato la necessità di non sopprimere
nessuno dei Tribunali di Rossano,
Castrovillari, Paola e Lamezia, tenuto conto della densità criminale delle aree
territoriali interessate”.
“Anche con riferimento a quest’ultimo profilo, il provvedimento del Governo
presenta dunque tali manchevolezze
idonee ad interrompere ogni collegamento logico-giuridico tra contenuti
dei criteri approvati dal Parlamento con
la legge delega e contenuti del provvedimento poi formulato dal Governo”.
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