“Resta
ancora irrisolta la questione del mancato riconoscimento di cure e trattamenti
sanitari gratuiti a minori indigenti, ospiti di case-famiglia. Una vicenda che
presenta indubbi quanto molteplici profili di incostituzionalità per violazione
del diritto alla salute e dei principi di uguaglianza, tutela dei minori, garanzia
di cure gratuite agli indigenti”.
E’
quanto afferma il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione, on. Marilina
Intrieri che aggiunge: “Alla luce di molteplici
argomentazioni giuridiche, le aziende sanitarie di Cosenza (provinciale e
ospedaliera) omettono di erogare le dovute prestazioni sanitarie obbligatorie ai minori fuori famiglia”.
Per il Garante “Sostenere - come fanno le due
aziende sanitarie cosentine - che i minori che non pagano il ticket non possano
accedere alle prestazioni del SSN, equivale alla mancata applicazione del
criterio gerarchico della risoluzione delle antinomie, al diniego del diritto
alla salute nel territorio della Repubblica (che verrebbe così ad affievolirsi
ad interesse legittimo) e alla mancata
effettività del principio sostanziale di eguaglianza”.
“Ribadisco
- evidenzia il Garante - che in presenza di ulteriore reiterata inerzia, sarò
costretta ad attivare i poteri ex
art. 2 comma e LR 28 nelle ulteriori sedi deputate, con ogni facoltà di legge”.
Intrieri
ricostruisce la vicenda: “I diversi episodi che si sono verificati a Cosenza, da me prontamente segnalati alle Autorità
competenti, sono stati fatto oggetto di una puntuale ed attenta analisi da
parte del presidente della Commissione speciale di vigilanza Aurelio Chizzoniti
che, raccogliendo le mie segnalazioni, ha scritto alle Aziende sanitaria e ospedaliera
di Cosenza per ottenere chiarimenti immediati”.
“Risulta quanto mai urgente trovare una soluzione
definitiva, anche alla luce delle persistenti omissioni ed erronee risposte delle
due direzioni generali sanitarie cosentine
alla Presidenza della Commissione di vigilanza secondo cui ‘le esenzioni del ticket sono stabilite
dalla normativa nazionale e regionale che, allo stato, non include le case
famiglia affidatarie di minori’” - sottolinea il Garante.
“Siamo di fronte ad una caso abnorme di violazione di diritti” - stigmatizza
l’on. Intrieri. “Le Asp - sottolinea ancora - sono tenute ad osservare la
normativa nazionale ed internazionale a tutela dei diritti dei minori e quindi l’assenza
di previsione dei minori in case famiglia tra quelli per i quali è prevista
l’esenzione del ticket, non può
costituire ostacolo al diritto assoluto e inderogabile di accesso alle
prestazioni sanitarie. Diritto che è in capo a tutti i minori, (su l’intero
territorio) in ossequio alla speciale protezione riconosciuta all’infanzia da
parte dello Stato italiano secondo cui ogni decisione, anche amministrativa,
concernente i minori, deve essere presa nel loro best interest. Indipendentemente dalla famiglia di appartenenza,
dalla presenza di una dichiarazione di abbandono o di un provvedimento di
affidamento, i minori sono titolari di diritti autonomi, tra cui il diritto
alla salute e conseguentemente il diritto di accesso al SSN”.
“Tutte affermazioni di diritto, queste che poco spazio lasciano ad
altre argomentazioni. Non vi è dubbio, infatti - prosegue - che, anche in
presenza di carenza normativa, le aziende sanitarie hanno comunque l’obbligo di
erogare le prestazioni sanitarie, su prescrizione del medico, anche ai minori
in casa famiglia, perché ogni norma deve essere interpretata non asetticamente
ma alla luce dell’ordinamento in cui è inserita. Sarà compito delle aziende sanitarie procedere poi, attraverso i propri uffici, al recupero delle somme relative al ticket dai soggetti debitori e dunque
dallo Stato estero comunitario, dai genitori, dal Comune etc. - così come
previsto dalla normativa in materia di recupero”.
“L’obbligo dell’erogazione delle prestazioni - conclude il Garante
- è individuabile anche nelle precisazioni del Ministero della Salute sulla
nota informativa del 03.08.2007 la
quale ribadisce che ‘i cittadini
comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti’. Tra queste
si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative alla tutela dei
minori - ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del
20.11.1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27.05.1991, n. 176” .
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