La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 231, accogliendo la tesi
difensiva della Regione Calabria – informa una nota dell’ufficio stampa della
Giunta regionale - ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri promossa,
nell’ottobre dello scorso anno, nei confronti dell’articolo 1 della legge
regionale 10 agosto 2011, n. 30, recante “Disposizioni transitorie in materia
di assegnazioni di sedi farmaceutiche” che attribuisce ai farmacisti il diritto
di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, a condizione
che, alla data di entrata in vigore della legge, gestissero da almeno tre anni
in via provvisoria una sede farmaceutica.
Ad avviso della difesa erariale, la norma regionale sarebbe stata
costituzionalmente illegittima in quanto avente ad oggetto una materia che
rientra nella competenza legislativa concorrente delle Regioni, di cui al comma
3 dell’art. 117 Cost., nella quale resta riservata allo Stato la determinazione
dei principi fondamentali tra cui rientra quello del pubblico concorso.
La Regione, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avvocato
Mario De Tommasi, ha eccepito la piena legittimità costituzionale della
disposizione normativa. Ciò in considerazione del fatto che, se è vero che
l’assegnazione della sede farmaceutica è regolata dal principio fondamentale
del concorso fissato dal legislatore nazionale, attesa la competenza
concorrente tra Stato e Regioni in materia di organizzazione del servizio
farmaceutico (art. 117 Cost.), è altrettanto vero che tale principio è
suscettibile di deroghe quando, come nel caso di cui all’articolo 1 della legge
regionale 10 agosto 2011, n. 30, ci si trovi in presenza di situazioni
eccezionali, giustificate da motivi o finalità di interesse pubblico.
E infatti, la Corte aggiunge che “il beneficio di cui
al citato articolo 1 non è riconosciuto dal legislatore calabrese
indiscriminatamente a tutti i gestori provvisori di sedi farmaceutiche ma
soltanto a quelli che, per un congruo lasso di tempo, hanno gestito in via
provvisoria la sede farmaceutica, loro attribuita ai sensi della gestazione
vigente in materia”. La normativa censurata, quindi, così come rilevato dalla
difesa della Regione, è compatibile con il generale principio della
concorsualità perché i soggetti assegnatari vengono scelti non già in maniera
arbitraria, trattandosi comunque di farmacisti risultati idonei all’esito di
una precedente prova concorsuale regolarmente sostenuta, e tuttavia non
collocati utilmente in graduatoria per l’assegnazione di sedi vacanti e
successivamente beneficiati di assegnazione a titolo provvisorio.
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