Facendo seguito al progetto
dell'impianto di rigassificazione da 12 MLm3/annui proposto nella zona
Industriale di San Ferdinando (RC) dalla LNG Medgas Terminal (soggetto
proponente), attualmente in valutazione per il rilascio delle autorizzazioni
previste dalla legge, si interroga la S.V. :
Considerato che:
1) la documentazione prodotta dal
soggetto proponente nella prima stesura e dopo le osservazioni nel merito
sollevate dal Consiglio Sup. dei LL.PP. è palesemente contraddittoria nelle
parti relative al rischio sismico del sito di interesse ed alle conseguenze di
un’onda di tsunami sulla costa ;
2) il proponente non ha mai affrontato il
problema relativo alla regolamentazione del traffico navale ai fini della
sicurezza, cosí come previsto dalle norme/raccomandazioni internazionali
dell’International Maritime Organization (I.M.O.).;
3) il
proponente non ha
mai nemmeno analizzato
il problema dell'interferenza costituita
dal previsto traffico delle navi
LNG con i traffici portuali di transhipment esistenti, per i quali si prospetta
un impatto negativo;
4) il traffico delle navi
LNG - in ottemperanza alla citate
norme/raccomandazioni internazionali I.M.O. - comporterebbe inevitabilmente una
serie di limitazioni alla movimentazione
delle altre navi
all'interno del porto
a causa della
manifesta incompatibilità fra
il traffico esistente
e quello previsto per l'esercizio
del Rigassificatore;
5) richiamando la normativa esistente in materia
e la sua più recente applicazione al rigassificatore di Porto Viro, la
Capitaneria di Porto di Chioggia ha emanato Ordinanza n. 64/2008 della
Capitaneria di Porto di Chioggia, che richiama le disposizioni impartite
dall'International Marittime Organization (IMO), e prescrive tassativamente le
seguenti aree di sicurezza circolari: una Zona
di Rispetto (ATBA)
Area To Be Avoided di 1,5 miglia
nautiche di raggio, e una Zona di Sicurezza
(Safety Zone) di 2.000 m di
raggio (pari a 1,07 miglia nautiche) tutto attorno al terminale di attracco
della metaniera;
6) che tali aree di sicurezza per
l’impianto di rigassificazione di Gioia Tauro dovrebbero essere “centrate”
sullo stesso sito di rigassificazione “on shore”;
7) le più
recenti
norme/raccomandazioni
prescrivono distanze di
interdizione alla navigazione,
da navi gasiere in manovra o dai
pontili dei rigassificatori con navi metaniere in fase di scarico, unitamente
ad una fascia di mare sempre sgombra, per consentire alla metaniera - in caso
di incidente durante lo scarico - di allontanarsi senza rimorchiatori;
8) l'applicazione di
tali vincolanti misure
di sicurezza paralizzerebbero completamente le attività dell'intero Porto
di Gioia Tauro;
9) non viene valutata
l'esplosione del GNL in contatto con l'acqua (rapid phase transition - RPT),
che genera una pericolosa nube infiammabile che, dislocata dal vento, può venir
attinta da un innesco situato anche a distanza remota dal punto di sversamento
iniziale;
10) a pag. 12 del documento relativo al “Nuovo
Studio di Rischio Sismico” redatto dallo studio SGI del Prof. Faccioli, datato
26/01/2011 si conferma definitivamente che il sito di costruzione del
rigassificatore ricade nella stessa pericolosa area di faglie sismogenetiche
denominate ZS 929 “…tutte le faglie
considerate (e il sito stesso) ricadono in una sola zona denominata
ZS929…”, ed ancora, a pag. 16 dello stesso studio viene nuovamente
confermato che …”il sito di Gioia Tauro è
influenzato soprattutto da eventi di magnitudo < 6,5 entro la ZS 929…”
11) nella Relazione Tecnica
Generale viene sottolineato che “…Il pontile è ubicato in un sito di notevole
criticità dal punto di vista sismico-geotecnico. Le maggiori criticità
riguardano: 1) liquefazione (dei terreni stessi) ed effetti cinematici; 2)
Stabilità scarpata; 3) grandi spostamenti.” Si raccomanda quindi “… la necessità di interventi di
stabilizzazione per la scarpata che si ritiene dovranno accompagnare la
realizzazione del pontile”. I descritti punti 9 e 10 rendono - ai fini di una corretta applicazione della
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) – l’impianto stesso non compatibile con
il sito ambientale prescelto, in quanto la sua localizzazione produrrebbe danni
rilevanti e renderebbe inaccettabili le condizioni socio-sanitarie delle
popolazioni limitrofe;
12) I documenti di progetto presentati dal proponente non contemplano l’obbligatorio assolvimento
dell’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come
previsto dal DL.vo 152/2006 per l’applicazione degli effetti ambientali di
piani e programmi, data la presenza sullo stesso ambito di impianti e manufatti
di alta incidenza tra i quali una centrale a turbogas, un inceneritore con
raddoppio ultimato, l’impianto portuale, le zone industriali, tre centri
abitati (…….)
Il sottoscritto consigliere provinciale
chiede di sapere con urgenza se Codesta Capitaneria di Porto ha intenzione di
applicare nelle fattispecie le vigenti disposizioni in materia emettendo
un'ordinanza di limitazione alla navigazione.
Nessun commento:
Posta un commento
Puoi commentare questa notizia.