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venerdì 4 maggio 2012

Provincia RC: missiva del consigliere Longo alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro su rigassificatore


Facendo seguito al progetto dell'impianto di rigassificazione da 12 MLm3/annui proposto nella zona Industriale di San Ferdinando (RC) dalla LNG Medgas Terminal (soggetto proponente), attualmente in valutazione per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge, si interroga la S.V. :
Considerato che:
1) la documentazione prodotta dal soggetto proponente nella prima stesura e dopo le osservazioni nel merito sollevate dal Consiglio Sup. dei LL.PP. è palesemente contraddittoria nelle parti relative al rischio sismico del sito di interesse ed alle conseguenze di un’onda di tsunami sulla costa ;
2)   il proponente non ha mai affrontato il problema relativo alla regolamentazione del traffico navale ai fini della sicurezza, cosí come previsto dalle norme/raccomandazioni internazionali dell’International Maritime Organization (I.M.O.).;
3)  il  proponente  non  ha  mai  nemmeno  analizzato  il  problema  dell'interferenza  costituita  dal  previsto traffico delle navi LNG con i traffici portuali di transhipment esistenti, per i quali si prospetta un impatto negativo;
4) il traffico delle navi LNG  - in ottemperanza alla citate norme/raccomandazioni internazionali I.M.O. - comporterebbe inevitabilmente una serie di limitazioni alla movimentazione  delle  altre  navi  all'interno  del  porto  a  causa  della  manifesta  incompatibilità  fra  il  traffico  esistente  e  quello previsto per l'esercizio del Rigassificatore;
5)  richiamando la normativa esistente in materia e la sua più recente applicazione al rigassificatore di Porto Viro, la Capitaneria di Porto di Chioggia ha emanato Ordinanza n. 64/2008 della Capitaneria di Porto di Chioggia, che richiama le disposizioni impartite dall'International Marittime Organization (IMO), e prescrive tassativamente le seguenti aree di sicurezza circolari: una Zona  di  Rispetto  (ATBA)  Area To Be Avoided  di 1,5 miglia nautiche di raggio, e una Zona di Sicurezza  (Safety Zone)  di 2.000 m di raggio (pari a 1,07 miglia nautiche) tutto attorno al terminale di attracco della metaniera;
6) che tali aree di sicurezza per l’impianto di rigassificazione di Gioia Tauro dovrebbero essere “centrate” sullo stesso sito di rigassificazione “on shore”;
7) le  più  recenti  norme/raccomandazioni  prescrivono  distanze  di  interdizione  alla  navigazione,  da  navi gasiere in manovra o dai pontili dei rigassificatori con navi metaniere in fase di scarico, unitamente ad una fascia di mare sempre sgombra, per consentire alla metaniera - in caso di incidente durante lo scarico - di allontanarsi senza rimorchiatori;
8) l'applicazione  di  tali  vincolanti  misure  di  sicurezza  paralizzerebbero  completamente le attività dell'intero Porto di Gioia Tauro;
9) non viene valutata l'esplosione del GNL in contatto con l'acqua (rapid phase transition - RPT), che genera una pericolosa nube infiammabile che, dislocata dal vento, può venir attinta da un innesco situato anche a distanza remota dal punto di sversamento iniziale;
10)   a pag. 12 del documento relativo al “Nuovo Studio di Rischio Sismico” redatto dallo studio SGI del Prof. Faccioli, datato 26/01/2011 si conferma definitivamente che il sito di costruzione del rigassificatore ricade nella stessa pericolosa area di faglie sismogenetiche denominate ZS 929 “…tutte le faglie considerate (e il sito stesso) ricadono in una sola zona denominata ZS929…”, ed ancora, a pag. 16 dello stesso studio viene nuovamente confermato che …”il sito di Gioia Tauro è influenzato soprattutto da eventi di magnitudo < 6,5 entro la ZS 929…”
11) nella Relazione Tecnica Generale viene sottolineato che “…Il pontile è ubicato in un sito di notevole criticità dal punto di vista sismico-geotecnico. Le maggiori criticità riguardano: 1) liquefazione (dei terreni stessi) ed effetti cinematici; 2) Stabilità scarpata; 3) grandi spostamenti.” Si raccomanda quindi “… la necessità di interventi di stabilizzazione per la scarpata che si ritiene dovranno accompagnare la realizzazione del pontile”. I descritti punti 9 e 10 rendono  - ai fini di una corretta applicazione della Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) – l’impianto stesso non compatibile con il sito ambientale prescelto, in quanto la sua localizzazione produrrebbe danni rilevanti e renderebbe inaccettabili le condizioni socio-sanitarie delle popolazioni limitrofe;
12) I documenti di progetto presentati dal proponente  non contemplano l’obbligatorio assolvimento dell’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come previsto dal DL.vo 152/2006 per l’applicazione degli effetti ambientali di piani e programmi, data la presenza sullo stesso ambito di impianti e manufatti di alta incidenza tra i quali una centrale a turbogas, un inceneritore con raddoppio ultimato, l’impianto portuale, le zone industriali, tre centri abitati  (…….)

Il sottoscritto consigliere provinciale chiede di sapere con urgenza se Codesta Capitaneria di Porto ha intenzione di applicare nelle fattispecie le vigenti disposizioni in materia emettendo un'ordinanza di limitazione alla navigazione.

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