Tanto clamore per nulla.
Il Tar di Reggio Calabria sul Commissariamento degli Ambiti Territoriali di
Caccia Rc 1 e Rc2 si è pronunciato limitandosi ad evidenziare un mero vizio
procedurale. Il che significa che nel merito il provvedimento non è stato
ritenuto infondato o illegittimo. Per questo motivo l’Amministrazione
Provinciale di Reggio Calabria, recependo tale pronuncia del Tar, ha già predisposto
i relativi atti amministrativi, in aderenza a quanto statuito dal Giudice, per
consolidare la legittimità della procedura di commissariamento già adottata.Il giudice amministrativo rileva per l’appunto
esclusivamente un mero vizio di forma nella procedura adottata e, segnatamente,
di incompetenza relativa nell’adozione dell’atto di scioglimento degli
organismi di gestione. Nessuna valutazione, infatti, il Tar fa circa il merito
e la sostanza del commissariamento, le cui ragioni rimangono sempre più valide
anche alla luce dell’importante attività di risanamento e di regolarizzazione
contabile ed amministrativa avviata in brevissimo tempo dalle gestioni
commissariali.
L’avvenuto adeguamento
dell’operato dell’Amministrazione provinciale rispetto ai pronunciamenti del
giudice amministrativo – che si ripete rilevano solo un vizio di forma - costituisce
una base procedimentale solida e non contestabile del commissariamento degli
Ambiti Territoriali di Caccia che, in un periodo strettamente limitato del tempo,
serve a ripristinare le condizioni di normalità gestionale e restituire gli
stessi nel più breve tempo possibile al
governo dell’associazionismo venatorio
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