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giovedì 9 febbraio 2012

CITTÀ DI COSENZA: COMUNICATO DEL COMANDANTE DELLA P.M.

Premesso che, giorno 12 febbraio p.v. presieduta da S.E. Mons. Nunnari, si svolgerà la tradizionale processione della Madonna del Pilerio, Patrona della Città;



Considerato che è prevista la partecipazione di numerosi fedeli, per cui  si rende necessario disciplinare la la circolazione in alcune strade interessate al passaggio della processione;



Ritenuto necessario di assumere i provvedimenti necessari;



Visti gli artt. 7 e 159  del Codice della Strada



ORDINA



al fine di consentire la manifestazione in premessa indicata, giorno 12 febbraio p.v. dalle ore 08,00 alle ore 18,00  è istituito il divieto di sosta con rimozione su:



· Via S. Quattromani;

· Piazza Matteotti;

· Viale Trieste nel tratto compreso tra l’incrocio con piazza Matteotti e l’incrocio con C.so Mazzini;

· Via XXIV Maggio;

· Via Molinella;

· C.so Mazzini nel tratto compreso tra V.le Trieste e C.so Umberto;

· P.zza XX Settembre;



Percorso: Piazza Duomo- C.so Telesio – P.zza Valdesi - Ponte M. Martire -Via S. Quattromani - Piazza Matteotti – Piazza G. Mancini(Trieste-XXIV Maggio) - Via XXIV Maggio – Via Molinella – P.zza Kennedy – P.zza XI Settembre – C.so Mazzini – P.zza dei Bruzi – Piazza XX Settembre - Via S. Quattromani – C.so Telesio – Piazza Duomo;



Viene altresì istituito il divieto di transito a tutti i veicoli al passaggio della processione, lungo il sopra citato percorso;



Nel corso della manifestazione gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno per motivi contingenti le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere;



L’apposizione della relativa segnaletica stradale è affidata all’Ufficio Segnaletica dell’ente cui la presente è diretta per l’attuazione di competenza, che rimane esclusiva responsabile della corretta messa in opera e del mantenimento della stessa,  anche nelle ore notturne, secondo le norme di settore avendo cura di rimuoverla qualora e per qualsiasi motivo vengano meno i presupposti alla base dell’emanazione del presente provvedimento;

  

I trasgressori della presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada ed in particolare dall’art. 7 e 159.
 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.


La presente viene trasmessa per conoscenza al Sig. Sindaco, Sig. Questore, al Comando Territoriale dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza, al Comandante del Corpo Forestale dello Stato, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comandante della Polizia Provinciale di Cosenza, Comandante Polizia Stradale; 



Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dall’apposizione della segnaletica, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dall’apposizione della segnaletica, con ricorso straordinario al Capo dello Stato;



Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del vigente C.d.S., sempre nel termine di 60 giorni dall’apposizione della segnaletica, chi abbia interesse può presentare ricorso, in considerazione della natura del segnale apposto, al Ministro dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del regolamento del C.d.S. D.P.R. 495/1992.

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