Si estende la responsabilità delle compagnie aree nei casi di mancato imbarco dei passeggeri. Il diritto al risarcimento del danno, infatti, non scatta soltanto per i casi di sovraprenotazione ma in generale quando non ci sia una responsabilità diretta del passeggero e l’evento non sia dovuto a “circostanze eccezionali”. Così, va ristorato il viaggiatore che perde il volo per un ritardo che non gli permette di prendere la coincidenza oppure quello che rimane a terra perché la compagnia ha riorganizzato i voli, spostando il suo in avanti, per tamponare gli effetti di uno sciopero avvenuto due giorni prima. Lo ha stabilito oggi la Corte Ue con due sentenze, nelle cause C-22/11 e C-321/11, dando ragione ai viaggiatori.
Il caso del ritardo…
Nel primo caso la compagnia Iberia si era difesa sostenendo che non si trattava di un negato imbarco, ma di una coincidenza persa – che non comporta alcuna compensazione – in quanto la decisione di negato imbarco non era imputabile ad una sovraprenotazione, ma al ritardo del volo precedente. Secondo i giudici, però, i passeggeri di voli comprendenti più tratte in successione devono essere comunque risarciti per “negato imbarco”, quando quest’ultimo sia dovuto ad un ritardo imputabile al vettore per il primo volo.
Perché, ed era questa la domanda posta dalla Corte Suprema della Finlandia alla Cgue, la compensazione pecuniaria non riguarda soltanto le situazioni di sovraprenotazione, ma anche quelle connesse ad altre ragioni, segnatamente “operative”.
…e quello dello sciopero
Per la stessa ragione un altro vettore aereo, Finnair, dovrà risarcire i passeggeri promotori della seconda causa in quanto l’imbarco è stato loro negato in ragione della riorganizzazione dei voli che ha portato a dare la precedenza ai viaggiatori rimasti a terra per uno sciopero. Siccome però l’astensione dal lavoro era avvenuta due giorni prima la colpa ricade ugualmente sulla compagnia che non ha saputo farvi fronte adeguatamente. Perché sottolinea la Corte le circostanze eccezionali possono riguardare solo un particolare volo in un particolare giorno.
Il regolamento europeo
A dettare le regole in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in Europa è il regolamento (CE) n. 261/2004, che definisce il «negato imbarco» come il rifiuto da parte di un vettore aereo di trasportare passeggeri non consenzienti benché si siano presentati in tempo all’imbarco con una prenotazione confermata. Secondo il regolamento, dunque, ad eccezione di alcune ipotesi in cui il vettore può essere giustificato, i passeggeri hanno sempre diritto ad una compensazione pecuniaria immediata, al rimborso del prezzo del biglietto o all’imbarco su un volo alternativo, nonché all’assistenza durante il periodo di attesa.
Una simile interpretazione oltre a derivare dal tenore letterale del regolamento, centra l’obiettivo da esso perseguito, e cioè quello di garantire un livello elevato di protezione per i passeggeri. Infatti, nella nozione di negato imbarco, rientrano tutte le ipotesi in cui un vettore rifiuta di trasportare un passeggero. Limitarlo ai soli casi di sovraprenotazione avrebbe l’ effetto di diminuire sensibilmente la protezione accordata ai passeggeri.
Detto questo, il vettore potrà poi rivalersi contro terzi se la responsabilità originaria non sia propria.
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