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venerdì 29 luglio 2011

ADICO/ Cassazione: se prende fuoco un’auto parcheggiata l’assicurazione deve pagare i danni

I danni derivati ad un terzo a causa di un incendio di veicoli in sosta in un area pubblica devono essere risarciti dall’assicurazione. La sosta di un veicolo in una pubblica area, infatti, integra la fattispecie della circolazione stradale, e quindi, l’assicurazione obbligatoria è tenuta alla copertura dei danni derivanti da un incendio di altre automobili parcheggiate.
Così la Cassazione, nella sezione terza civile, ha precisato con la “interessante ” sentenza 13 luglio 2011, n. 15392.
La quaestio concerneva il proprietario di una vettura il quale chiedeva alla compagnia di assicurazione il risarcimento del danno derivato da un incendio di un veicolo parcheggiato.
In primo grado tale richiesta dell’attore veniva accolta; in grado di appello la decisione veniva riformata, con la esclusione della applicabilità della disciplina sulla circolazione stradale e, quindi, sull’assicurazione obbligatoria, poiché le vetture coinvolte nell’incendio erano parcheggiate.
Il soggetto contestava con ricorso in Cassazione; la sosta del veicolo deve essere equiparata al concetto di circolazione.
I giudici della Corte accolgono tale doglianza precisando che in tema di responsabilità civile automobilistica la sosta del veicolo a motore su di un’area pubblica (o comunque ad essa equiparata) integra il concetto di circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2054 c.c. e della legge n. 990 del 1969 e succ. mod. (d.lgs. 209/2005).
Da ciò ne consegue il diritto al risarcimento del danno derivato ai terzi salvo che sia intervenuta una autonoma causa, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso.

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