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martedì 4 dicembre 2012

Vicenda Carullo, il Tribunale ha accolto il reclamo della Regione.


Il tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, con ordinanza n.19722/2012, ha accolto il reclamo proposto dalla Regione Calabria avverso l’ordinanza cautelare n. 65 depositata lo scorso 17.09.2012 che aveva disposto il reintegro di Renato Carullo nelle funzioni di Direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.
In particolare il tribunale - informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta regionale – ha condiviso le motivazioni esposte dall’avvocato Mario De Tommasi, difensore della Regione, secondo cui l’impossibilità per l’architetto Carullo di continuare a ricoprire il ruolo di Direttore generale discende dal disposto di cui all’art. 40 legge regionale n. 47/2011 che, come la nomina dell’organo di vertice della nuova azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, ha sancito la conclusione della procedura attuativa dell’accorpamento delle preesistenti aziende sanitarie locali nell’azienda provinciale.
Tale previsione normativa, chiarisce il tribunale, implica inequivocabilmente il conferimento di un nuovo incarico dirigenziale il che si desume sia dalla mancata previsione della possibilità di una conferma degli incarichi precedenti sia dal riferimento all’azienda sanitaria definita come “nuova”, con una espressione che rimarca la novità e discontinuità dell’assetto che viene così a delinearsi rispetto all’assetto nell’ambito del quale era stato conferito l’incarico del Carullo, nel quale incarico, quindi, quest’ultimo non può essere reintegrato.
La nomina dell’organo di vertice della nuova azienda è, quindi, confutata dall’art. 40 L. R. n. 47/2011 come il passaggio che porta a compimento la fase attuativa dell’accorpamento delle preesistenti aziende sanitarie, dando avvio, nel contempo, al nuovo assetto caratterizzato dall’esistenza di una azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria la cui competenza abbraccia anche il territorio prima riferibile all’azienda sanitaria locale di Locri.
Non importa, quindi, stabilire se la nuova azienda sanitaria di cui all’art. 40 citato sia un soggetto giuridico diverso da quello al quale è stato proposto il Carullo oppure sia il medesimo soggetto con una diversa configurazione.
In ogni caso quello che rileva è che l’art. 40 della L.R. 47/2011 delinea un assetto diverso da quello presupposto dall’incarico in oggetto, assetto che è stato avviato mediante la nomina dell’organo di vertice. Dire infatti che l’accorpamento avviene attraverso la nomina dell’organo di vertice della nuova azienda equivale ad esigere il conferimento di un nuovo incarico di preposto all’organo di vertice. Il tribunale ha altresì rigettato l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata da Carullo sia in considerazione dell’erroneità del presupposto della sopravvenuta competenza statale sostitutiva sia in considerazione della genericità del riferimento ai principi di imparzialità, buon andamento, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione. In definitiva, viene affermata la legittimità del comportamento della Regione nella designazione del nuovo Direttore generale dell’Asp 5.

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