Il tribunale
di Reggio Calabria, sezione lavoro, con ordinanza n.19722/2012, ha accolto il
reclamo proposto dalla Regione Calabria avverso l’ordinanza cautelare n. 65
depositata lo scorso 17.09.2012 che aveva disposto il reintegro di Renato Carullo
nelle funzioni di Direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale di
Reggio Calabria.
In
particolare il tribunale - informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta
regionale – ha condiviso le motivazioni esposte dall’avvocato Mario De Tommasi,
difensore della Regione, secondo cui l’impossibilità per l’architetto Carullo
di continuare a ricoprire il ruolo di Direttore generale discende dal disposto
di cui all’art. 40 legge regionale n. 47/2011 che, come la nomina dell’organo
di vertice della nuova azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, ha
sancito la conclusione della procedura attuativa dell’accorpamento delle
preesistenti aziende sanitarie locali nell’azienda provinciale.
Tale
previsione normativa, chiarisce il tribunale, implica inequivocabilmente il
conferimento di un nuovo incarico dirigenziale il che si desume sia dalla
mancata previsione della possibilità di una conferma degli incarichi precedenti
sia dal riferimento all’azienda sanitaria definita come “nuova”, con una
espressione che rimarca la novità e discontinuità dell’assetto che viene così a
delinearsi rispetto all’assetto nell’ambito del quale era stato conferito
l’incarico del Carullo, nel quale incarico, quindi, quest’ultimo non può essere
reintegrato.
La nomina
dell’organo di vertice della nuova azienda è, quindi, confutata dall’art. 40 L.
R. n. 47/2011 come il passaggio che porta a compimento la fase attuativa
dell’accorpamento delle preesistenti aziende sanitarie, dando avvio, nel
contempo, al nuovo assetto caratterizzato dall’esistenza di una azienda sanitaria
provinciale di Reggio Calabria la cui competenza abbraccia anche il territorio
prima riferibile all’azienda sanitaria locale di Locri.
Non importa,
quindi, stabilire se la nuova azienda sanitaria di cui all’art. 40 citato sia
un soggetto giuridico diverso da quello al quale è stato proposto il Carullo
oppure sia il medesimo soggetto con una diversa configurazione.
In ogni caso quello che rileva è che l’art. 40 della L.R. 47/2011 delinea
un assetto diverso da quello presupposto dall’incarico in oggetto, assetto che
è stato avviato mediante la nomina dell’organo di vertice. Dire infatti che
l’accorpamento avviene attraverso la nomina dell’organo di vertice della nuova azienda
equivale ad esigere il conferimento di un nuovo incarico di preposto all’organo
di vertice. Il tribunale ha altresì rigettato l’eccezione di illegittimità
costituzionale sollevata da Carullo sia in considerazione dell’erroneità del
presupposto della sopravvenuta competenza statale sostitutiva sia in
considerazione della genericità del riferimento ai principi di imparzialità,
buon andamento, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione. In
definitiva, viene affermata la legittimità del comportamento della Regione
nella designazione del nuovo Direttore generale dell’Asp 5.
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