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venerdì 3 febbraio 2012

Dichiarazione del Garante per l'infazia e l'adolescenza

L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Calabria, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e applicazione dei diritti dei minori, comunica “che in data 23.11.11, la Regione Calabria ha stipulato, in assenza di confronto con le Autorità di tutela dei diritti dei minori,  un accordo con l’Ufficio scolastico regionale e l’Ente privato ‘Osservatorio sui diritti dei minori’”.
A seguire, la dichiarazione del Garante, on Marilina Intrieri: “L’esame della ‘carta’ de qua non può prescindere dall’analisi del concetto di educazione cui è indissolubilmente correlato. Il processo di evoluzione dei diritti dei minori - riconosciuti, finalmente, ‘soggetti’ titolari di diritti soggettivi perfetti, autonomi e azionabili - ha trasformato anche il carattere dell’autorità genitoriale, la cui potestà, oggi, consiste in una mera titolarità di diritti dell’esercente finalizzata alla realizzazione della sana crescita psicofisica del minore.
Per la realizzazione di detto interesse superiore, l’educazione non può concretarsi nell’imposizione di una serie di regole-doveri, ma nel fornire tutti i mezzi necessari a che il minore (titolare di diritti e di doveri e non di doveri prima e diritti poi) sia in grado di divenire persona adulta.  Non si educa un minore attraverso una serie di ordini consacrati in un decalogo impositivo di comportamenti formali, quale appare la ‘carta dei doveri dei minori. Piuttosto, li si stimola con adeguati strumenti di apprendimento affinché determinati valori sorgano nei minori stessi.
Non dimentichiamo, infatti, che il comportamento dei minori è espressione dell’educazione ricevuta, da intendersi sia come diretta responsabilità in educando sia come responsabilità in vigilando, ma anche come responsabilità in eligendo.  Ecco, quindi, che l’interesse del minore si realizza attraverso l’adempimento, costituzionalmente previsto, in primis, dei doveri genitoriali nonché, in funzione suppletiva o congiunta, dei doveri che competono non solo allo Stato ma anche alla società.
La ‘carta’ dei doveri, formalmente enunciata in favore dei minori, cela una valenza contraria alla concreta attuazione dei diritti degli stessi, e ove applicata, porterebbe a risultati inaccettabili in uno stato di diritto.
La “carta” si rivolge indistintamente a tutti i minori, senza tener minimamente conto delle diverse età e capacità di discernimento da cui dipendono le diverse reazione e assimilazioni  dei doveri. Di fatto il decalogo concretizza proprio ciò che dichiara di voler evitare: la mera subordinazione ad un precetto.
Il decalogo, inoltre, rischia di produrre effetti deleteri: l’uso improprio della categoria delle situazioni giuridiche soggettive riferite al minore (obbligo contrapposto al diritto), rischia, infatti, di generare nel momento applicativo un monstrum giuridico non solo sotto il profilo costituzionale, ma  anche e soprattutto su quello umano.
Di seguito alcuni contenuti del decalogo.
Il primo dovere/diritto attribuito al minore nella “carta” attiene al rispetto dei genitori, cui corrisponde il diritto ad una famiglia. Riconoscere il diritto alla famiglia e il dovere di rispetto dei genitori in termini di reciprocità implica la conseguenza che, in caso di violazione del dovere di rispetto dei genitori, il minore sarebbe astrattamente nelle condizioni di essere privato del proprio diritto ad una famiglia. Altro sarebbe stato correlare il diritto alla famiglia, di cui è titolare il minore, all’obbligo statale e sociale di realizzazione di tale diritto, e separatamente correlare il dovere di rispetto dei genitori con l’utilizzo dei mezzi di correzione.

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