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mercoledì 16 marzo 2011

'Ndrangheta:Santi Zappala' sara' processato con l'abbreviato

 E' accusato di avere chiesto aiuto boss Pelle per elezioni 2010

REGGIO CALABRIA, 15 MAR - Sara' processato dal gup di Reggio Calabria con il rito abbreviato Santi Zappala', il consigliere regionale del Pdl arrestato il 21 dicembre scorso nell'ambito di una inchiesta della Dda su rapporti tra politici e 'ndrangheta e dimessosi dall'incarico a febbraio. Lo ha deciso il gup Daniela Oliva accogliendo la richiesta presentata dai legali di Zappala'. Il politico e' accusato di avere incontrato Giuseppe Pelle, boss dell'omonima cosca di San Luca, andandolo a trovare nella sua abitazione a Bovalino, per chiedere il suo sostegno in occasione delle elezioni regionali del 2010. (ANSA).

alla lente d'ingrandimento: il giudizio abbreviato
Il giudizio abbreviato si caratterizza per la mancanza della fase dibattimentale e la definizione del giudizio nella stessa udienza preliminare, allo stato degli atti, fatte salve alcune eccezioni (art. 438 c.p.p.).
La richiesta di questa speciale forma procedimentale può essere formulata solo dall’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto, e fino a che non siano formulate le conclusioni.
Il giudice è obbligato ad accoglierla e a celebrare il rito abbreviato.
Il beneficio che ne deriva per l’imputato è una riduzione di un terzo della pena che gli sarebbe altrimenti applicata.
L’art. 438 co. 5 c.p.p. prevede inoltre che l’imputato possa subordinare tale richiesta "ad un’integrazione probatoria, necessaria ai fini della decisione". In tal caso il giudice accoglie la richiesta qualora l’integrazione appaia necessaria e non contrastante con la finalità di economia processuale cui è diretto il rito speciale. Il PM potrà, in caso di accoglimento, chiedere l’ammissione della prova contraria.
In ogni caso, se l’istanza di rito abbreviato condizionato all’integrazione probatoria viene respinta, può essere riproposta fino alla formulazione delle conclusioni (art. 438 ult. co.c.p.p.).
Per il giudizio abbreviato si osservano, fatte salve alcune eccezioni e in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare e lo svolgimento avviene in camera di consiglio o, in pubblica udienza, qualora ne sia fatta richiesta da tutti gli imputati.
Al termine il giudice pronuncerà sentenza di assoluzione o sentenza di condanna e in quest’ultima ipotesi "la pena che il giudice determina, tenuto conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo (art. 442 co. 3).

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