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martedì 21 febbraio 2012

ADICO: Vi spiego perché conviene sempre farsi fare lo scontrino

Ha quasi 30 anni lo scontrino fiscale (è “nato” il 1° luglio 1983) ma ancora fa fatica ad affermarsi, come dimostrano le cronache recenti. Difficile, per i consumatori, distinguere lo scontrino vero da quello falso, ma soprattutto, in certi casi, farselo rilasciare “spontaneamente” dagli esercenti. Ecco quindi che cosa è importante sapere.

Il rilascio
Compito dei cittadini, soprattutto in questa fase di maggiore contrasto all’evasione, dovrebbe essere quello di chiedere sempre lo scontrino fiscale, sia quando prendono un caffè al bar o vanno al ristorante sia quando acquistano beni o servizi di importo rilevante. È anche vero che da fine 2003 è stata eliminata la sanzione a carico del cliente “scoperto” senza lo scontrino fiscale: il consumatore quindi non può essere punito, ma ha il diritto di pretendere il documento, perché il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale non è un “optional”.

Le differenze
Per il Fisco, scontrino, ricevuta o fattura hanno eguale valore. Le operazioni soggette all’obbligo di certificazione fiscale, i corrispettivi delle vendite effettuate da commercianti e soggetti assimilati nonché delle prestazioni di servizi effettuate da artigiani (quali idraulici, elettricisti, muratori) possono essere documentati mediante il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale. Invece di norma i professionisti emettono fattura con Iva (ed esente Iva per le prestazioni sanitarie). I soggetti obbligati al rilascio della ricevuta fiscale possono certificare le operazioni effettuate con il rilascio dello scontrino fiscale, osservandone la relativa disciplina, a condizione che questo specifichi gli elementi attinenti natura, qualità e quantità dell’operazione. Si ricorda comunque che il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta non è obbligatorio qualora per la stessa operazione sia emessa la fattura.

I contenuti
In alcuni casi, lo scontrino serve al contribuente per fruire di detrazioni fiscali (si veda il pezzo sotto). È perciò importante che gli venga rilasciato un “vero” scontrino fiscale. Il contenuto obbligatorio dello scontrino fiscale è indicato nell’articolo 12 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 (si veda la grafica a fianco). In particolare, lo scontrino deve contenere: indicazione della ditta; denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome, numero di partita Iva dell’emittente e ubicazione dell’esercizio; dati contabili, compreso il totale dovuto; data, ora di emissione e numero progressivo; tipo fiscale e numero di matricola del registratore fiscale (l’apparecchio misuratore fiscale).

La garanzia
È importante ricordare che lo scontrino rimane la principale ed essenziale prova dell’acquisto effettuato: è una garanzia sulle merci comprate e quindi è sempre bene chiederlo sia se si acquistano beni di scarso valore, sia merci di valore o soggette alla garanzia valida 24 mesi dalla data d’acquisto (in pratica 26 visto che il consumatore ha due mesi di tempo dalla scoperta del difetto o della non conformità): lo scontrino, esibito al venditore, è lo strumento per richiedere la riparazione, la sostituzione o il rimborso del bene difettoso.

Di cortesia
Qualcuno avrà anche sentito parlare dello scontrino di cortesia: si ricorda però che si tratta di un pezzo di carta senza alcuna validità fiscale, anche perché è uno scontrino “muto”, nel senso che, di norma, è emesso senza indicazione del corrispettivo. Alcuni negozianti, soprattutto nel settore degli articoli da regalo, lo utilizzano per favorire il cliente o chi riceve il bene, che potrà servirsene (sempre previo accordo con il commerciante) per un eventuale cambio, senza che si sveli l’importo corrisposto. Resta inteso che, a prescindere dallo “scontrino cortesia”, lo scontrino fiscale deve essere sempre emesso.
di Salvina Morina e Tonino Morina
fonte: sole24ore.it

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