È truffa la falsa dichiarazione dei versamenti per maternità all’Inps
8 settembre 2011
Giro di vite della Cassazione sulle frodi Inps. Con due diverse sentenze depositate oggi, nn. 33320/2011 e 3330/2011 si legga il testo integrale sul sito di Guida al diritto, la Suprema Corte ha chiarito che affinché sussista il reato di truffa – e non la semplice evasione – ai danni di un ente pubblico è sufficiente che il datore di lavoro induca in errore l’istituto previdenziale. Con la seconda pronuncia, invece, ha esteso anche alle cosiddette “teste di legno” la responsabilità per truffa all’ente pensionistico quando il raggiro è stato messo in opera dagli amministratori di fatto.
Non si tratta di semplice evasione fiscale
Bocciato dunque il ricorso del presidente di una cooperativa di pastori sardi reo di aver chiesto all’Inps la restituzione di oltre 6mila euro per assegni di maternità non versati. Il ragionamento della difesa per cui l’imputato non avrebbe posto in essere «quel quid pluris consistente in un artificio o raggiro necessario a configurare il delitto di truffa», non ha convinto la Corte. Infatti, per i giudici è evidente che la «falsa dichiarazione sulla corresponsione dell’indennità di maternità non era finalizzata all’omesso versamento degli importi dovuti per contributi e premi», bensì «al conseguimento dell’ingiusto profitto rappresentato dalle somme indicate falsamente come corrisposte, di cui viene sollecitato il conguaglio».
Bocciato dunque il ricorso del presidente di una cooperativa di pastori sardi reo di aver chiesto all’Inps la restituzione di oltre 6mila euro per assegni di maternità non versati. Il ragionamento della difesa per cui l’imputato non avrebbe posto in essere «quel quid pluris consistente in un artificio o raggiro necessario a configurare il delitto di truffa», non ha convinto la Corte. Infatti, per i giudici è evidente che la «falsa dichiarazione sulla corresponsione dell’indennità di maternità non era finalizzata all’omesso versamento degli importi dovuti per contributi e premi», bensì «al conseguimento dell’ingiusto profitto rappresentato dalle somme indicate falsamente come corrisposte, di cui viene sollecitato il conguaglio».
Prestanome responsabile per la condotta omissiva
Non è andato meglio al prestanome di turno che si era prestato a coprire una truffa all’Inps portata avanti dagli amministratori di fatto di una Srl. Per gli ermellini «l’amministratore della società ancorché sia una mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto risponde dei reati contestati, quanto meno a titolo di omissione». Infatti, per l’affermazione di responsabilità è sufficiente la «consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l’accettazione del rischio che questi si verifichino».
Non è andato meglio al prestanome di turno che si era prestato a coprire una truffa all’Inps portata avanti dagli amministratori di fatto di una Srl. Per gli ermellini «l’amministratore della società ancorché sia una mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto risponde dei reati contestati, quanto meno a titolo di omissione». Infatti, per l’affermazione di responsabilità è sufficiente la «consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l’accettazione del rischio che questi si verifichino».
Tratto da: “ilSole24ore”
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