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giovedì 31 maggio 2012

Regione: Revocata ad Alberto Sarra la misura dell'interdizione dalle funzioni di sottosegretario alle riforme


L’avvocato Alberto Sarra  - informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta regionale – rientra nelle funzioni di sottosegretario alle riforme della Regione. La seconda sezione penale del Tribunale di Catanzaro ha infatti accolto il ricorso presentato da Sarra e revocato la misura dell'interdizione. “Ho atteso con serenità il giudizio del Tribunale della libertà, convinto di non aver commesso alcun reato - ha dichiarato Alberto Sarra -. Nel periodo di sospensione ho avuto fiducia nella giustizia consapevole di aver agito sempre con grande correttezza. Così come ho fatto sino a quando ho avuto la possibilità, continuerò a dare il mio contributo alla Calabria, battendomi quotidianamente per risolvere gli atavici problemi che attanagliano il nostro territorio. Sono pertanto particolarmente soddisfatto per la decisione dei giudici”. Nell’ordinanza che accoglie il ricorso presentato dal sottosegretario si legge, tra l’altro, “che poi il Sarra non avesse alcun interesse personale all’esito del concorso ed anzi che subisse con un certo fastidio la pressione dei colleghi della giunta nei confronti di un Direttore Generale che chiaramente rientrava nella sua area di influenza politica.” Ed ancora “tutto ciò detto, ritiene tuttavia il Tribunale, per come si è anticipato, che non sussistano esigenze cautelari che giustifichino il mantenimento della misura interdittiva applicata. Se è vero che: “l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e concretezza delle condotte criminose”, allo stesso tempo non può obliterarsi che ad una maggiore distanza temporale dei fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari, come autorevolmente ricordano le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota Sentenza n. 40538 del 24/09/2009 – dep. 20/10/2009. Ed allora in considerazione del fatto che Sarra Alberto è soggetto incensurato e scevro da carichi pendenti e che l’illecito in contestazione risulta essersi perfezionato ben sette anni e due mesi addietro (il 17.03.2005) senza che sia stato offerto dalla pubblica accusa alcun elemento concreto dal quale si possa desumere che l’istante abbia perseverato nel compimento di analoghe fattispecie delittuose anche in epoca successiva, il Collegio ritiene, conclusivamente, che non si ravvisi, in termini concreti ed attuali, alcuno dei pericula libertatis tipizzati dall’art.274 c.p.p., di modo che l’ordinanza impugnata deve essere annullata per difetto dalle paventate finalità specialpreventive, con la conseguente revoca della misura in atto applicata”.

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