L’avvocato Alberto Sarra - informa
una nota dell’Ufficio stampa della Giunta regionale – rientra nelle funzioni di
sottosegretario alle riforme della Regione. La seconda sezione penale del
Tribunale di Catanzaro ha infatti accolto il ricorso presentato da Sarra e revocato
la misura dell'interdizione. “Ho atteso con serenità il giudizio del Tribunale
della libertà, convinto di non aver commesso alcun reato - ha dichiarato
Alberto Sarra -. Nel periodo di sospensione ho avuto fiducia nella giustizia
consapevole di aver agito sempre con grande correttezza. Così come ho fatto
sino a quando ho avuto la possibilità, continuerò a dare il mio contributo alla
Calabria, battendomi quotidianamente per risolvere gli atavici problemi che
attanagliano il nostro territorio. Sono pertanto particolarmente soddisfatto
per la decisione dei giudici”. Nell’ordinanza che accoglie il ricorso
presentato dal sottosegretario si legge, tra l’altro, “che poi il Sarra non
avesse alcun interesse personale all’esito del concorso ed anzi che subisse con
un certo fastidio la pressione dei colleghi della giunta nei confronti di un
Direttore Generale che chiaramente rientrava nella sua area di influenza
politica.” Ed ancora “tutto ciò detto, ritiene tuttavia il Tribunale, per come
si è anticipato, che non sussistano esigenze cautelari che giustifichino il
mantenimento della misura interdittiva applicata. Se è vero che: “l’attualità e concretezza delle esigenze
cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e concretezza
delle condotte criminose”, allo stesso tempo non può obliterarsi che ad una
maggiore distanza temporale dei fatti corrisponde un affievolimento delle
esigenze cautelari, come autorevolmente ricordano le Sezioni Unite della
Suprema Corte nella nota Sentenza n. 40538 del 24/09/2009 – dep. 20/10/2009. Ed
allora in considerazione del fatto che Sarra Alberto è soggetto incensurato e
scevro da carichi pendenti e che l’illecito in contestazione risulta essersi
perfezionato ben sette anni e due mesi addietro (il 17.03.2005) senza che sia
stato offerto dalla pubblica accusa alcun elemento concreto dal quale si possa
desumere che l’istante abbia perseverato nel compimento di analoghe fattispecie
delittuose anche in epoca successiva, il Collegio ritiene, conclusivamente, che
non si ravvisi, in termini concreti ed attuali, alcuno dei pericula libertatis tipizzati dall’art.274 c.p.p., di modo che
l’ordinanza impugnata deve essere annullata per difetto dalle paventate
finalità specialpreventive, con la conseguente revoca della misura in atto
applicata”.
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