Con sconcerto i funzionari dell’Autorità di Audit leggono sul Quotidiano di domenica 18 c.m. che la decisione di sospensione dei pagamenti intermedi dei fondi UE è dovuto ad una vertenza del personale precario “che ha causato il blocco dei pagamenti dei fondi UE”.
La notizia è sconfessata dalla stessa risposta della CE (prot. n. 6385 dell’1.07.2011) che, al contrario, pone come una delle tre carenze significative (due afferiscono esclusivamente all’Autorità di Gestione) la scadenza, alla data del 09/11/2011, dei contratti dei funzionari Audit della durata di 3 anni (e non di 2 anni come erroneamente riportato nell’articolo in parola), rinnovabili “all’esito della valutazione positiva dei risultati conseguiti” (giusta art. 11 bando di concorso pubblico di cui al DDG n. 4358 del 21.04.2008). Quindi, una delle tante cause di sospensione è il mancato rinnovo dei contratti dei controllori, auspicato più volte dalla CE.
In verità, con nota di risposta prot. n.598 dell’11/05/2011 a firma del Direttore Generale dell’Autorità di Audit ed indirizzata al Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione e Personale, con riferimento al Programma triennale del fabbisogno del personale 2011/2013, veniva richiesta l’assunzione a tempo indeterminato delle risorse già in organico assegnate all’Autorità di Audit.
La preoccupazione sul prosieguo dell’attività di Audit, mediante la continuità del rapporto di lavoro dei predetti, è stata insistentemente ribadita nelle raccomandazioni della CE, già con nota della stessa del 28.01.2011 prot. 937 e negli incontri bilaterali del 7 e 8 Aprile scorsi a Roma e, ciò, soprattutto, in previsione degli adempimenti da svolgersi entro il 31 Dicembre c.a..
Del resto, è opportuno precisare che il Rapporto Annuale di Controllo ed il relativo Parere in merito all’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo è di competenza dell’Autorità di Audit ( i.e. il Dirigente Generale) nominato e posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta Regionale.
In merito, si precisa che l’Autorità di Audit nulla ha a che vedere con le liquidazione di spesa e/o con l’avanzamento della spesa per il raggiungimento del target stabilito dalla CE. Infatti, così come si evince dalla lettura dell’art. 62 del Reg. CE 1083/2006, i controlli di secondo livello effettuati dai funzionari Audit si riferiscono alla spesa già certifica nei 12 mesi precedenti.
Si precisa, in ultimo, che la strategia di Audit approvata dalla CE il 12 febbraio 2009 non prevede ricorso alla assistenza tecnica esterna ma così recita: “per alcuni aspetti a carattere tecnico o che richiedono consulenze specialistiche, è previsto il ricorso a esperti sia interni che esterni all’amministrazione. (….). L’attività di tali soggetti sarà inoltre sottoposta a costante controllo da parte dell’autorità di audit e dei componenti della struttura nelle diverse fasi attuative”.
I medesimi funzionari sono, comunque, consapevoli di svolgere un’attività di controllo scomoda per chi continua a rassicurare l’opinione pubblica sui “sorprendenti” risultati conseguiti; tuttavia, gli stessi, forti degli attestati di stima dalla CE e dalla Corte dei Conti Europea (si vedano note CE PROT. 003646 del 29/04/2010 e CC 0001289-22/07/2011-AACCII-A93-P e n. 0001397- 12/08/2011-AAIICC-A93-A) per il ritardo recuperato sui controlli della vecchia programmazione, delle valutazioni ottime effettuate dai Dirigenti Generali Regionali pro tempore e “colpevoli” (forse) di aver svolto i controlli con professionalità e nel rispetto delle regole, rispediscono al mittente le responsabilità – invero tutte gestorie e di indirizzo - annunciando querela nei confronti dei responsabili e della fonte delle informazioni.
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