Cambi di
residenza in tempo reale da domani,
9 maggio. Il Comune di
Cosenza è pronto ad attuare uno dei provvedimenti più innovativi contenuti nel
decreto “Semplifica Italia” del Governo Monti, convertito nella Legge n.35 del
4 aprile scorso.
Da oggi è sul portale
web del Comune – www.comune.cosenza.it,
nella sezione “in evidenza” in home page
- il relativo avviso ai cittadini che vengono dettagliatamente informati delle
nuove procedure.
Il cambio di
residenza potrà essere comunicato via mail (semplice o certificata), via fax, o
attraverso raccomandata, oltre che recandosi personalmente allo sportello
dell’Ufficio Anagrafe al 1° piano del complesso “I due fiumi” di piazza Mancini
33.
Andranno
utilizzati moduli conformi a quelli del Ministero dell'Interno, disponibili sul
sito istituzionale del Comune nella sezione Anagrafe.
L’inoltro per via telematica è consentito
ad una delle seguenti condizioni: che la dichiarazione sia sottoscritta con
firma digitale; che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso
della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o
comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che
effettua la dichiarazione; che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la
casella di posta elettronica certificata del dichiarante; che la copia della dichiarazione
recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante
siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica
semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata
copia del documento di identità del richiedente e delle persone che
trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni,
devono sottoscrivere il modulo.
Il funzionario
ricevente dovrà provvedere alla registrazione della dichiarazione entro due
giorni lavorativi, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla
data di presentazione.
I controlli continueranno ad esserci, ma
–a differenza del passato- saranno successivi.
Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione
resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti
mancanti, l'iscrizione o la registrazione anagrafica si intende confermata.
Una
specifica sezione dell’avviso riguarda poi i cittadini provenienti da uno stato
estero.
Le dichiarazioni non corrispondenti al vero produrranno decadenza dai
benefici acquisiti per effetto della dichiarazione mendace, ma avranno anche
rilievo penale in quanto l’ufficiale di anagrafe è tenuto a comunicare quanto
emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.
AVVISO
CAMBIO DI RESIDENZA
IN TEMPO REALE
Si informa che dal 9 maggio 2012
acquistano efficacia le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto legge del
9/02/2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, riguardanti le
modalità con le quali effettuare le
dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del
decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223:
a. trasferimento di residenza da
altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;
b. costituzione di nuova famiglia
o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della
famiglia o della convivenza;
c. cambiamento di abitazione;
nonché il procedimento di
registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni stesse.
Le novità introdotte riguardano la possibilità di
effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, c. 1, lett. a), b)
e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi
a quelli del Ministero dell'interno (e disponibili sul sito istituzionale del
Comune nella sezione Anagrafe), che sarà possibile inoltrare al comune
competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000(*).
Ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R.
n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di
cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle
istanze, i cittadini potranno presentare
le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1) Direttamente
allo sportello dell’ufficio anagrafe sito al 1° piano del complesso “I due
fiumi” di Piazza G. Mancini n. 33;
2) Per
raccomandata, indirizzata a: Comune di Cosenza Ufficio Anagrafe – 87100
Cosenza;
3) Per
fax al numero 098425583 oppure al fax n. 098422474;
4) Per
via telematica all’indirizzo mail : anagrafe@comune.cosenza.it
o da posta elettronica certificata all’indirizzo PEC comunedicosenza@superpec.eu.
L’inoltro per via telematica di
cui al punto 4) è consentito ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla
dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del
richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al
richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai
fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri
componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola
con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A). (NON ANCORA RESE DISPONIBILI DAL MINISTERO). Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).(NON ANCORA RESE DISPONIBILI DAL MINISTERO)
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A). (NON ANCORA RESE DISPONIBILI DAL MINISTERO). Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).(NON ANCORA RESE DISPONIBILI DAL MINISTERO)
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI A seguito
della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (DUE) giorni lavorativi
successivi, a
registrare le dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di
presentazione. Successivamente
provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica (o per la
registrazione) e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata
senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti,
l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI
MENDACI In caso di dichiarazioni non
corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici
acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della
dichiarazione mendace. Rimane valida la disposizione di cui
all’art. 19, c. 3 del D.P.R. n. 223/1989 secondo la quale, ove nel
corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi
richiede l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è
emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.
______________________________
(*) art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo .
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